Art. 26.
Modalita' di inoltro delle richieste di autorizzazione
Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo precedente debbono contenere:
a) il nome e la ragione sociale e la sede dell'impresa;
b) l'indicazione dell'ubicazione dello stabilimento o del laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento o del deposito all'ingrosso;
c) l'indicazione per generi merceologici delle sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare, confezionare o tenere in deposito;
d) la descrizione e gli estremi di deposito degli eventuali marchi depositati che valgano ad identificare l'impresa;
e) l'eventuale carattere stagionale delle lavorazioni;
f) l'indicazione del presumibile termine di approntamento dello stabilimento o del laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento o del deposito all'ingrosso.
Le domande debbono, inoltre, essere corredate:
1) dalla pianta planimetrica dei locali, in scala non superiore a 1: 500. In casi particolari potranno essere richieste piante piu' dettagliate;
2) dalla descrizione sommaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature;
3) dall'indicazione relativa all'impianto di approvvigionamento idrico, alla idoneita' della rete di distribuzione, nonche' dalla documentazione sulla potabilita' dell'acqua, qualora non si tratti di acquedotti pubblici;
4) dall'indicazione relativa all'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, e, ove necessario, ai mezzi impiegati per la depurazione delle acque;
5) dall'indicazione dei sistemi scelti per assicurare la salubrita' e la conservazione delle sostanze alimentari, nonche' dalla documentazione di tali sistemi, ove richiesta;
6) da un esemplare degli eventuali marchi depositati.
I titolari di depositi all'ingrosso sono esonerati dall'obbligo di produrre le dichiarazioni previste dalle lettere d) ed e) del primo comma e dai punti 3) e 6) del secondo comma del presente articolo.
I titolari degli stabilimenti o laboratori di produzione che si trovano nelle condizioni previste dall' art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 , concernente norme sull'igiene del lavoro, sono tenuti ad effettuare le notifiche prescritte dalla suddetta norma.
((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 , come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42 , ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 12-bis , 13 , 17 , 18 , 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni.
Modalita' di inoltro delle richieste di autorizzazione
Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo precedente debbono contenere:
a) il nome e la ragione sociale e la sede dell'impresa;
b) l'indicazione dell'ubicazione dello stabilimento o del laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento o del deposito all'ingrosso;
c) l'indicazione per generi merceologici delle sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare, confezionare o tenere in deposito;
d) la descrizione e gli estremi di deposito degli eventuali marchi depositati che valgano ad identificare l'impresa;
e) l'eventuale carattere stagionale delle lavorazioni;
f) l'indicazione del presumibile termine di approntamento dello stabilimento o del laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento o del deposito all'ingrosso.
Le domande debbono, inoltre, essere corredate:
1) dalla pianta planimetrica dei locali, in scala non superiore a 1: 500. In casi particolari potranno essere richieste piante piu' dettagliate;
2) dalla descrizione sommaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature;
3) dall'indicazione relativa all'impianto di approvvigionamento idrico, alla idoneita' della rete di distribuzione, nonche' dalla documentazione sulla potabilita' dell'acqua, qualora non si tratti di acquedotti pubblici;
4) dall'indicazione relativa all'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, e, ove necessario, ai mezzi impiegati per la depurazione delle acque;
5) dall'indicazione dei sistemi scelti per assicurare la salubrita' e la conservazione delle sostanze alimentari, nonche' dalla documentazione di tali sistemi, ove richiesta;
6) da un esemplare degli eventuali marchi depositati.
I titolari di depositi all'ingrosso sono esonerati dall'obbligo di produrre le dichiarazioni previste dalle lettere d) ed e) del primo comma e dai punti 3) e 6) del secondo comma del presente articolo.
I titolari degli stabilimenti o laboratori di produzione che si trovano nelle condizioni previste dall' art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 , concernente norme sull'igiene del lavoro, sono tenuti ad effettuare le notifiche prescritte dalla suddetta norma.
((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 , come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42 , ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 12-bis , 13 , 17 , 18 , 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni.