Articolo 28 del Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283
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31 luglio 1980
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26 marzo 2021
Art. 28.
Requisiti minimi obbligatori per gli stabilimenti e laboratori di produzione e confezionamento

L'autorita' sanitaria competente deve accertare che gli stabilimenti e i laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di cui all'art. 25, fatti salvi i requisiti stabiliti da leggi o regolamenti speciali, siano provvisti di locali distinti e separati:
a) per il deposito delle materie prime;
b) per la produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze destinate all'alimentazione;
c) per il deposito dei prodotti finiti;
d) per la detenzione di sostanze non destinate all'alimentazione.
I locali debbono essere in numero adeguato al potenziale produttivo ed alle caratteristiche dello stabilimento e del prodotto o dei prodotti finiti, con separazioni ed attrezzature idonee a garantire l'igienicita' dei prodotti in lavorazione.
Tutti i locali ai quali si puo' accedere dall'interno dello stabilimento o del laboratorio, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione od uffici, sono soggetti ad accertamento dei requisiti igienico-sanitari.
Nel caso di imprese che effettuano anche la vendita al dettaglio per il consumo e' obbligatorio che le lavorazioni avvengano in banchi diversi da quelli di vendita, con separazioni ed attrezzature idonee a garantire l'igienicita' dei prodotti.
L'autorita' sanitaria puo' consentire in particolari casi, anche in relazione alle esigenze tecnologiche del processo produttivo, che i locali di cui alle lettere a), b), c) e d) siano riuniti in un unico locale di adeguata ampiezza.
L'autorita' sanitaria deve inoltre accertare che i predetti locali siano:
1) costruiti in modo tale da garantire una facile e adeguata pulizia;
2) sufficientemente ampi, cioe' tali da evitare l'ingombro delle attrezzature e l'affollamento del personale;
3) rispondenti ai requisiti razionali sotto il profilo igienicosanitario, con valori microclimatici atti ad assicurare condizioni di benessere ambientale anche in relazione alle peculiari esigenze di lavorazione; aerabili - naturalmente o artificialmente - sia per prevenire eventuali condensazioni di vapore, sia per evitare lo sviluppo di muffe, con sistema di illuminazione - naturale o artificiale - tale da prevenire, in ogni caso, la contaminazione delle sostanze alimentari;
4) con pareti e pavimenti le cui superfici siano, in rapporto al tipo della lavorazione che viene effettuata, facilmente lavabili e disinfettabili;
5) muniti di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, ed altri animali od insetti;
6) adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati, secondo quanto indicato nella pianta planimetrica allegata alla domanda di autorizzazione.
Per particolari esigenze di taluni prodotti, quali i formaggi ed i salumi, nonche' i vini, gli aceti, i liquori e le acquaviti, l'autorita' sanitaria competente potra' prescrivere requisiti diversi da quelli di cui ai precedenti punti 3) e 4) limitatamente ai locali di conservazione, di stagionatura e di invecchiamento.
Per i depositi di cereali e di prodotti ortofrutticoli non trasformati potra' derogarsi a quanto previsto dal precedente n. 4).
Gli stabilimenti e laboratori di produzione devono essere inoltre provvisti:
a) di impianti, attrezzature; ed utensili riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e costruiti in modo da consentire la facile, rapida e completa pulizia.
Le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari nelle varie fasi della produzione, preparazione e confezionamento, debbono essere in materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della legge e relativi decreti di attuazione;
b) di depositi o magazzini dotati di attrezzature di refrigerazione idonee alla sosta delle materie prime o dei prodotti finiti, qualora la natura ed il tipo di lavorazione degli stessi lo renda necessario;
c) di acqua potabile in quantita' sufficiente allo scopo.
Ove non sia disponibile una quantita' sufficiente di acqua potabile si puo' ricorrere ad acqua con caratteristiche chimicofisiche diverse, ma in ogni caso corrispondenti ai requisiti microbiologici e, relativamente alle tolleranze ammesse per le sostanze nocive, a quelli chimici prescritti per le acque potabili.
E' vietata l'utilizzazione di tali acque non potabili nel ciclo di lavorazione delle sostanze alimentari e nella pulizia degli impianti, delle attrezzature e degli utensili destinati a venire a contatto con tali sostanze, salvo quanto previsto al successivo art. 29.
L'autorita' sanitaria accertera' che le reti di distribuzione interna delle acque potabili e non potabili siano nettamente separate, indipendenti e riconoscibili, in modo da evitare possibilita' di miscelazione;
d) di servizi igienici rispondenti alle normali esigenze igienico-sanitarie non comunicanti direttamente con i locali adibiti a lavorazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari.
I locali adibiti a servizi igienici ed il locale antistante dotato di porta a chiusura automatica, debbono avere pareti e pavimenti costruiti in materiale impermeabile e facilmente lavabile e disinfettabile.
Ove i procedimenti di lavorazione lo richiedano, deve essere previsto un numero di lavabi, con comando non manuale dell'erogazione dell'acqua, facilmente raggiungibili dal luogo di lavorazione.
I gabinetti debbono essere in numero adeguato al personale addetto alla lavorazione: dotati di acqua corrente in quantita' sufficiente e forniti di vaso a caduta di acqua, di lavabo con erogazione a comando non manuale (a pedale o con altri accorgimenti tecnici), con distributori di sapone liquido od in polvere e con asciugamani elettrici o con asciugamani non riutilizzabili da cestinare dopo l'uso.
Gli spogliatoi devono essere forniti di armadietti individuali lavabili, disinfettabili e disinfestabili, a doppio scomparto per il deposito, rispettivamente, degli indumenti personali e di quelli usati per il lavoro.
Le docce debbono essere di numero adeguato a seconda del tipo di lavorazione ed al numero di persone addette alla lavorazione;
e) di dispositivi per lo smaltimento dei rifiuti, rispondenti alle esigenze dell'igiene sia per lo smaltimento delle acque di rifiuto industriale e delle acque luride, sia dei rifiuti solidi che debbono essere rimossi al piu' presto dalle aree e dai locali di lavorazione e confezionamento;
f) di contenitori di rifiuti e immondizie, e, ove necessario, di inceneritori od altri mezzi atti ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti stessi, posti a congrua distanza dai locali di lavorazione in aree opportunamente protette.
I laboratori di produzione, preparazione e confezionamento annessi agli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate prevalentemente ad essere vendute nei predetti esercizi, ancorche' muniti di attrezzature, impianti ed utensili in conformita' alle prescrizioni contenute nei regolamenti locali d'igiene, devono adeguarsi alle disposizioni del presente articolo, in relazione alle effettive esigenze igieniche dell'attivita' svolta accertate di volta in volta dall'autorita' sanitaria competente ai sensi dell'art. 25.
((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 , come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42 , ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 12-bis , 13 , 17 , 18 , 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 26 marzo 2021
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