Art. 2.
Oggetto della vigilanza
Ai fini della tutela della pubblica salute sono soggetti a vigilanza da parte dell'autorita' sanitaria la produzione, il commercio e l'impiego:
1) delle sostanze destinate all'alimentazione;
2) degli utensili da cucina e da tavola;
3) dei recipienti per conservare le sostanze alimentari, nonche' degli imballaggi e contenitori esterni che, pur non venendo a contatto diretto con le sostanze alimentari, per la natura di queste e per le condizioni di impiego, possono cedere i loro componenti alle sostanze stesse;
4) dei recipienti, utensili ed apparecchi, che possono venire a contatto diretto con le sostanze alimentari nelle normali fasi della produzione e del commercio;
5) dei prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 .
Sono altresi' soggetti a vigilanza da parte dell'autorita' sanitaria:
a) i locali, gli impianti, gli apparecchi e le attrezzature usati nelle varie fasi della produzione e del commercio delle sostanze alimentari;
b) il personale addetto alla produzione, al confezionamento e al commercio delle sostanze alimentari;
c) i mezzi adibiti al trasporto delle sostanze alimentari.
((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 , come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42 , ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 12-bis , 13 , 17 , 18 , 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni.
Oggetto della vigilanza
Ai fini della tutela della pubblica salute sono soggetti a vigilanza da parte dell'autorita' sanitaria la produzione, il commercio e l'impiego:
1) delle sostanze destinate all'alimentazione;
2) degli utensili da cucina e da tavola;
3) dei recipienti per conservare le sostanze alimentari, nonche' degli imballaggi e contenitori esterni che, pur non venendo a contatto diretto con le sostanze alimentari, per la natura di queste e per le condizioni di impiego, possono cedere i loro componenti alle sostanze stesse;
4) dei recipienti, utensili ed apparecchi, che possono venire a contatto diretto con le sostanze alimentari nelle normali fasi della produzione e del commercio;
5) dei prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 .
Sono altresi' soggetti a vigilanza da parte dell'autorita' sanitaria:
a) i locali, gli impianti, gli apparecchi e le attrezzature usati nelle varie fasi della produzione e del commercio delle sostanze alimentari;
b) il personale addetto alla produzione, al confezionamento e al commercio delle sostanze alimentari;
c) i mezzi adibiti al trasporto delle sostanze alimentari.
((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 , come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42 , ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 12-bis , 13 , 17 , 18 , 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni.