Art. 6.
Modalita' e norme di prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi chimica
Per il prelievo dei campioni destinati all'analisi chimica, salvo quanto previsto da norme speciali, nonche' dal successivo art. 9, o quando ricorrano particolari esigenze di controllo, si applicano le modalita' stabilite dall'allegato A del presente regolamento.
Qualora non sia possibile applicare esattamente le modalita' di cui al comma precedente deve essere fatta espressa menzione, nel verbale di prelevamento, dei motivi che vi hanno ostato.
((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 , come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42 , ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 12-bis , 13 , 17 , 18 , 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni.
Modalita' e norme di prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi chimica
Per il prelievo dei campioni destinati all'analisi chimica, salvo quanto previsto da norme speciali, nonche' dal successivo art. 9, o quando ricorrano particolari esigenze di controllo, si applicano le modalita' stabilite dall'allegato A del presente regolamento.
Qualora non sia possibile applicare esattamente le modalita' di cui al comma precedente deve essere fatta espressa menzione, nel verbale di prelevamento, dei motivi che vi hanno ostato.
((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 , come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42 , ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 12-bis , 13 , 17 , 18 , 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni.