Art. 13.
Prelevamento di campioni destinati ad analisi e controlli speciali
I campioni da sottoporre ad analisi microbiologiche, parassitologiche e ad altri particolari controlli ed accertamenti, che per la loro natura e il loro scopo esigano speciali modalita' di prelevamento, debbono essere prelevati dal personale tecnico appositamente incaricato dall'autorita' sanitaria di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 , come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42 , ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 12-bis , 13 , 17 , 18 , 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni.
Prelevamento di campioni destinati ad analisi e controlli speciali
I campioni da sottoporre ad analisi microbiologiche, parassitologiche e ad altri particolari controlli ed accertamenti, che per la loro natura e il loro scopo esigano speciali modalita' di prelevamento, debbono essere prelevati dal personale tecnico appositamente incaricato dall'autorita' sanitaria di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 , come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42 , ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 12-bis , 13 , 17 , 18 , 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni.