Art. 27.
Rilascio delle autorizzazioni
L'autorita' sanitaria competente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'interessato di avvenuto approntamento dei locali e degli impianti destinati alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di sostanze alimentari, rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge, previo accertamento dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e di leggi e regolamenti speciali.
L'autorizzazione di cui al comma precedente deve contenere:
a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;
b) l'indicazione dell'ubicazione dello stabilimento o laboratorio di produzione, preparazione, confezionamento, o del deposito all'ingrosso delle sostanze alimentari;
c) l'indicazione delle sostanze alimentari di cui e' autorizzata la produzione, preparazione confezionamento e detenzione;
d) la dichiarazione di rispondenza dei locali e degli impianti ai requisiti igienico-sanitari prescritti;
e) l'indicazione degli eventuali marchi depositati e degli estremi relativi al deposito degli stessi;
f) le altre indicazioni e condizioni ritenute necessarie alfine di assicurare che le sostanze prodotte siano idonee, sotto il profilo igienico-sanitario.
L'impresa titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione all'autorita' sanitaria competente di eventuali variazioni degli elementi di cui alle lettere a) ed e) del precedente comma.
Nel caso di variazione degli elementi di cui alla lettera e) l'impresa interessata dovra' darne comunicazione all'autorita' sanitaria competente dopo l'avvenuta registrazione e prima del loro impiego. La variazione degli elementi di cui alle lettere a) ed e) comporta l'aggiornamento da parte dell'autorita' sanitaria competente, dell'autorizzazione precedentemente rilasciata.
Qualora l'impresa titolare dell'autorizzazione intenda variare taluno degli elementi di cui alle lettere b) e c), o apportare modifiche ai locali ed impianti di cui alla lettera d), deve darne preventiva comunicazione all'autorita' sanitaria competente.
La variazione degli elementi di cui alle lettere b) e e) comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.
Le modifiche ai locali ed impianti di cui alla lettera d) possono essere effettuate previo nulla osta dell'autorita' sanitaria competente, da rilasciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'impresa interessata. Qualora, trascorso il predetto termine, l'autorita' sanitaria non si sia pronunciata, almeno in via interlocutoria, il nulla osta si intende concesso.
L'autorita' sanitaria competente annota su apposito registro gli estremi delle autorizzazioni rilasciate, le variazioni intervenute e gli eventuali provvedimenti adottati in conseguenza di trasgressioni.
((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 , come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42 , ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 12-bis , 13 , 17 , 18 , 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni.
Rilascio delle autorizzazioni
L'autorita' sanitaria competente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'interessato di avvenuto approntamento dei locali e degli impianti destinati alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di sostanze alimentari, rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge, previo accertamento dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e di leggi e regolamenti speciali.
L'autorizzazione di cui al comma precedente deve contenere:
a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;
b) l'indicazione dell'ubicazione dello stabilimento o laboratorio di produzione, preparazione, confezionamento, o del deposito all'ingrosso delle sostanze alimentari;
c) l'indicazione delle sostanze alimentari di cui e' autorizzata la produzione, preparazione confezionamento e detenzione;
d) la dichiarazione di rispondenza dei locali e degli impianti ai requisiti igienico-sanitari prescritti;
e) l'indicazione degli eventuali marchi depositati e degli estremi relativi al deposito degli stessi;
f) le altre indicazioni e condizioni ritenute necessarie alfine di assicurare che le sostanze prodotte siano idonee, sotto il profilo igienico-sanitario.
L'impresa titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione all'autorita' sanitaria competente di eventuali variazioni degli elementi di cui alle lettere a) ed e) del precedente comma.
Nel caso di variazione degli elementi di cui alla lettera e) l'impresa interessata dovra' darne comunicazione all'autorita' sanitaria competente dopo l'avvenuta registrazione e prima del loro impiego. La variazione degli elementi di cui alle lettere a) ed e) comporta l'aggiornamento da parte dell'autorita' sanitaria competente, dell'autorizzazione precedentemente rilasciata.
Qualora l'impresa titolare dell'autorizzazione intenda variare taluno degli elementi di cui alle lettere b) e c), o apportare modifiche ai locali ed impianti di cui alla lettera d), deve darne preventiva comunicazione all'autorita' sanitaria competente.
La variazione degli elementi di cui alle lettere b) e e) comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.
Le modifiche ai locali ed impianti di cui alla lettera d) possono essere effettuate previo nulla osta dell'autorita' sanitaria competente, da rilasciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'impresa interessata. Qualora, trascorso il predetto termine, l'autorita' sanitaria non si sia pronunciata, almeno in via interlocutoria, il nulla osta si intende concesso.
L'autorita' sanitaria competente annota su apposito registro gli estremi delle autorizzazioni rilasciate, le variazioni intervenute e gli eventuali provvedimenti adottati in conseguenza di trasgressioni.
((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 , come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42 , ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 12-bis , 13 , 17 , 18 , 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni.