Art. 42.
Igiene, abbigliamento e pulizia del personale
Negli stabilimenti industriali e nei laboratori di produzione il personale di cui al primo comma dell'art. 37 deve indossare tute o sopravesti di colore chiaro, nonche' idonei copricapo che contengano la capigliatura.
Il personale addetto alla preparazione, manipolazione e confezionamento di sostanze alimentari negli esercizi di vendita deve indossare adeguata giacca o sopraveste di colore chiaro, nonche' idoneo copricapo che contenga la capigliatura.
Le tute, le giacche, le sopravesti e i copricapo debbono essere tenuti puliti; inoltre, il personale deve curare la pulizia della propria persona e in particolare delle mani e deve eseguire il proprio lavoro in modo igienicamente corretto.
L'autorita' sanitaria puo' disporre particolari misure per determinate lavorazioni ed in casi specifici.
((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 , come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42 , ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 12-bis , 13 , 17 , 18 , 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni.
Igiene, abbigliamento e pulizia del personale
Negli stabilimenti industriali e nei laboratori di produzione il personale di cui al primo comma dell'art. 37 deve indossare tute o sopravesti di colore chiaro, nonche' idonei copricapo che contengano la capigliatura.
Il personale addetto alla preparazione, manipolazione e confezionamento di sostanze alimentari negli esercizi di vendita deve indossare adeguata giacca o sopraveste di colore chiaro, nonche' idoneo copricapo che contenga la capigliatura.
Le tute, le giacche, le sopravesti e i copricapo debbono essere tenuti puliti; inoltre, il personale deve curare la pulizia della propria persona e in particolare delle mani e deve eseguire il proprio lavoro in modo igienicamente corretto.
L'autorita' sanitaria puo' disporre particolari misure per determinate lavorazioni ed in casi specifici.
((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 , come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42 , ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 12-bis , 13 , 17 , 18 , 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni.