Art. 26. Recupero dell'anno di corso 1. L'allievo che, per malattia o altra causa documentata ed indipendente dalla propria volonta', compreso lo stato di gravidanza ovvero la maternita' o paternita', sia assente o non idoneo a svolgere tutte le attivita' di servizio dell'Istituto per un periodo, anche non continuativo, complessivamente superiore a settantacinque giorni dell'anno accademico o che, per le stesse ragioni, non abbia potuto fruire in tutto o in parte le due sessioni d'esame, ovvero che abbia superato il limite di giorni stabilito dall'articolo 10, comma 4, e' ammesso a recuperare l'anno di corso. Nel computo del periodo di assenza sono esclusi soltanto i giorni coincidenti con le interruzioni collettive delle attivita', stabilite per gli allievi dello stesso anno di corso. In tale evenienza, l'allievo, una volta ultimato il ciclo formativo quinquennale, viene immesso in servizio con la medesima anzianita' dei colleghi del corso cui originariamente apparteneva. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario viene determinata sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine del periodo di formazione. Per gli allievi frequentatori dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno il periodo di assenza non puo' essere superiore a un ((quinto)) della durata del corso stesso. ((1)) 2. L'allievo ammesso a recuperare l'anno ai sensi del comma 1 partecipa a tutte le attivita' accademiche con l'esonero dal sostenimento degli esami e degli scrutini eventualmente gia' superati.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".