Articolo 29 del Decreto 5 marzo 2004, n. 94
Articolo 28Articolo 30
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28 aprile 2004
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5 aprile 2024
Art. 29. Rinvio 1. Sono rinviati dall'Accademia gli allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado rivestito o cui aspirano, ai sensi ((dell'articolo 6-bis, comma 6, lettera b),)) del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 . Sono considerati tali gli allievi che: ((1)) a) non riportano un voto pari o superiore a 18 trentesimi nell'attitudine militare o professionale, la cui valutazione e' effettuata in qualsiasi fase dell'anno di corso ovvero del corso e comunque al termine dello stesso;
b) al termine dell'anno di corso ovvero del corso non riportano un voto pari o superiore a 18 trentesimi nelle esercitazioni militari;
2. Sono altresi' rinviati dall'Accademia gli allievi che:
a) non sottoscrivono il previsto obbligo di servizio ai sensi dell' articolo 11 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 ;
c) riportano una inidoneita' permanente al servizio. E' equiparata ad essa l'inidoneita' incondizionata al servizio per un periodo ininterrotto superiore ad un anno o per diversi periodi che, sommati, superino l'anno, determinata da malattie non diagnosticate alla visita medica di ammissione od insorte in seguito. Per i corsi di durata annuale o inferiore all'anno, il limite di un anno e' ridotto ad un periodo pari a un terzo della durata del corso stesso.
Nel computo degli anzidetti periodi non si considerano i giorni coincidenti con le interruzioni collettive delle attivita';
e) non sono ammessi all'anno successivo ai sensi dell'articolo 25 per la seconda volta nell'ambito del ciclo formativo quinquennale;
f) ((LETTERA SOPPRESSA DAL DECRETO 10 GENNAIO 2024, N. 33)) ; ((1)) g) non superano i corsi di formazione di durata annuale o inferiore all'anno ai sensi dell'articolo 25, comma 3, fatta salva la facolta' prevista dall'articolo 26, comma 3.
((2-bis. L'ufficiale allievo ammesso a ripetere il terzo anno del corso di applicazione a seguito di mancato superamento degli esami e' immesso in servizio con la medesima anzianita' assoluta dei colleghi del corso con cui ha ultimato il ciclo formativo ed e' iscritto in ruolo secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio dello stesso corso.)) ((1)) 3. Il provvedimento di rinvio e' adottato con determinazione del Comandante generale al verificarsi di una delle cause di cui ai commi 1 e 2.
4. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 10 GENNAIO 2024, N. 33)) . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "In deroga al comma 1, per i frequentatori del 3°, 4° e 5° anno del corso di formazione in atto alla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente regolamento, non trovano applicazione, fino alla conclusione del rispettivo ciclo formativo quinquennale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m), o), nn. 1) e 2), r), s), t), v), z), n. 1), e aa), n. 1.2)".
Entrata in vigore il 5 aprile 2024
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