Articolo 1 della Legge 23 aprile 1965, n. 488
Articolo 2
Versione
12 giugno 1965
>
Versione
11 aprile 1971
Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95))
Entrata in vigore il 11 aprile 1971
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente