Articolo 46 - Allegato della Legge 2 marzo 1949, n. 144
Articolo 45Articolo 47
Versione
5 maggio 1949
Art. 46.
Lottizzazioni

In casi di lottizzazioni, gli onorari di cui alla lettera a) della tabella D possono essere aumentati dal 20 al 100 per cento, e viene compensato a parte il tracciamento sul terreno delle linee di progetto.
Entrata in vigore il 5 maggio 1949