Articolo 17 - Allegato della Legge 2 marzo 1949, n. 144
Articolo 16Articolo 18
Versione
5 maggio 1949
Art. 17.
Consultazioni

Qualora il geometra si trovi nella necessita' di ricorrere all'opera o al consiglio di uno specialista per la esecuzione dell'incarico, e ne abbia ottenuta autorizzazione dal committente, il compenso spettante al professionista consultato deve essere pagato direttamente dal committente, indipendentemente dalle competenze del geometra.
Entrata in vigore il 5 maggio 1949