Articolo 5 - Allegato della Legge 2 marzo 1949, n. 144
Articolo 4Articolo 6
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5 maggio 1949
Art. 5.

La revisione e la liquidazione delle specifiche sono fatte dal presidente del Collegio, il quale puo' entrare anche nel merito della entita' del lavoro, delle spese esposte e del valore intrinseco dell'elaborato, e puo' valersi altresi' dell'opera di una Commissione nominata dal Consiglio del collegio.
Il presidente del Collegio comunica al richiedente il risultato della revisione e liquidazione.
Entrata in vigore il 5 maggio 1949
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