Articolo 60 - Allegato della Legge 2 marzo 1949, n. 144
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Versione
5 maggio 1949



Art. 60.
Prestazioni da valutare a discrezione

Si valutano a discrezione le prestazioni che non si possono riferire ad entita' o a valori e in cui l'elemento tempo ha carattere secondario.
L'onorario e' calcolato tenendo conto della importanza, delle difficolta', e dell'esito dell'incarico ed infine del tempo occorso, fermo restando il diritto al compenso integrativo per i lavori di campagna di cui agli articoli 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli articoli 21 a 25.
Sono valutati a discrezione:
a) liquidazione dei danni della grandine e dell'incendio nei fondi rustici;
b) consulenze, pareri e giudizi tecnico-legali, ispezioni, inchieste, memorie e relazioni peritali;
c) assistenza tecnica nelle vertenze nei contratti e relativi studi, giudizi arbitrali, concordati, transazioni;
d) memorie e perizie stragiudiziali in materia di responsabilita' civile e penale;
e) denuncie per successioni;
f) convenzioni per servitu' prediali, diritti d'acqua e simili;
g) giudizi tecnici e prestazioni nelle operazioni di vendita, permuta e simili;
h) opere di consolidamento di terreni e fabbriche;
i) operazioni di collaudo, prove, assaggi;
l) operazioni non previste dalla presente tariffa, ma che rientrano nel campo di attivita' propria del geometra.
Entrata in vigore il 5 maggio 1949
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