Articolo 58 - Allegato della Legge 2 marzo 1949, n. 144
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5 maggio 1949

Art. 58.
Onorari per le costruzioni

Ad ognuna delle suddette categorie di lavori corrispondono i compensi percentuali stabiliti nella tabella H.
Per importi intermedi l'onorario si calcola per interpolazione lineare.
Oltre ai suddetti onorari spettano sempre al geometra i rimborsi e i compensi onorari di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 21.
Gli onorari suddetti sono dovuti integralmente quando il geometra adempie all'incarico e lo svolge dalla fase iniziale (progetto di massima) al suo compimento (liquidazione), anche se sia stata omessa qualcuna delle operazioni indicate nell'art. 56, purche' non rappresenti un valore superiore a 0,20 nella tabella I.
Entrata in vigore il 5 maggio 1949
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