Articolo 57 - Allegato della Legge 2 marzo 1949, n. 144
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Versione
5 maggio 1949



Art. 57.
Classifica delle costruzioni

Le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti nelle seguenti tabelle H e I riguardano le seguenti specie di opere:
Categoria I. - Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per Comuni fino a 10.000 abitanti.
A) Costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie.
B) Costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in piu' locali, ad uso di ricovero e di industrie.
C) Case d'abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato o ferro, edifici pubblici.
D) Restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati.
Categoria II. - Costruzioni stradali e idrauliche e lavori di terra.
E) Strade e canali.
F) Strade di collina alta e montagna, che presentino maggiori difficolta' di studio.
G) Arginature e lavori di terra.
H) Manufatti per opere stradali e idrauliche a se' stanti.
I) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua.
Fognature urbane.
Categoria III. - Bonifiche.
L) Bonifiche idrauliche ed irrigazioni a gravita' con portata massima di litri 100 al minuto secondo.
M) Bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i macchinari). Piccole derivazioni d'acqua di lieve entita'.
N) Progetti di bonifica agraria.
Entrata in vigore il 5 maggio 1949
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