Articolo 1 della Legge 2 aprile 2001, n. 136
Articolo 2
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5 maggio 2001
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9 ottobre 2010
Art. 1. (Disposizioni integrative in materia di sviluppo, valorizzazione e
utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato) 1. All' articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , come modificato dal comma 10 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del comma 1 e' inserito il seguente:
"01. Le amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti pubblici o privati possono proporre al Ministero delle finanze e all'Agenzia del demanio, dalla data di piena operativita' della stessa, determinata ai sensi dell' articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito progetto";
b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Ministro delle finanze", sono inserite le seguenti: "e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, nonche', relativamente agli immobili soggetti a tutela ambientale, con il Ministro dell'ambiente";
c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 99, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e successive modificazioni.
1-ter. All'atto della costituzione dell'apposita societa' ai sensi del comma 1 la partecipazione azionaria e' attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni, se il progetto di valorizzazione e gestione dei beni e' presentato dagli stessi comuni. Il capitale iniziale delle societa' e' rappresentato dal valore dei beni conferiti. La partecipazione di altri soci pubblici o privati avviene mediante aumento di capitale riservato ai soci stessi, da sottoscrivere esclusivamente in danaro.
Se il progetto e' presentato da una amministrazione dello Stato ovvero da altri soggetti pubblici o privati, si applica l' articolo 3, comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .
1-quater. Fino alla data di piena operativita' dell'Agenzia del demanio, determinata ai sensi dell' articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , le azioni dello Stato spettano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
I proventi comunque derivanti dalle partecipazioni alla societa' di cui al comma 1-ter, ovvero dalla loro alienazione, sono ripartiti in proporzione delle quote possedute. Nel caso in cui i progetti di valorizzazione, sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono attribuiti al Ministero stesso con le modalita', nei limiti e per i fini di cui all'articolo 44, comma 4, della presente legge";
d) il comma 2 e' abrogato;
e) al comma 3, le parole: "l'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "la gestione";
f) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il capitale delle societa' di cui al comma 1-ter, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, puo' essere ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati";
g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Nei casi in cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o utilizzo dei beni o complessi immobiliari presentato ai sensi del comma 01 richieda, per la sua attuazione, decisioni rimesse alle competenze di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, puo' essere nominato un commissario straordinario del Governo, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, che promuove e cura il coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni e integrazioni. Il commissario e' comunque nominato qualora le amministrazioni interessate, diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli di governo.
6-ter. Per particolari esigenze, connesse alla localizzazione e concentrazione degli immobili o complessi immobiliari per i quali siano stati proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di cui al comma 01, puo' essere nominato, in luogo del commissario straordinario previsto dal comma 6-bis, un commissario straordinario del Governo con competenza estesa al territorio regionale, con i compiti di cui al predetto comma 6-bis.
6-quater. La conferenza di servizi, per quanto non previsto dalla presente legge, opera secondo le modalita' e con gli effetti di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni e integrazioni. La conferenza approva il progetto, ivi comprese, ove necessario, le varianti ai piani di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene, nonche', per gli immobili adibiti ad uso governativo, su proposta del commissario straordinario del Governo, ove nominato, una loro diversa destinazione, previa rilocalizzazione delle relative attivita'. La conferenza di servizi fissa altresi' il termine entro il quale il progetto medesimo deve essere attuato. L'approvazione del progetto o dei piani di cui, rispettivamente, ai commi 6-bis e 6-quinquies determina, ove previsto dagli obiettivi dell'intervento, il trasferimento della proprieta' degli immobili a favore degli enti interessati. Se e' stata costituita la societa' di cui al comma 1-ter, il progetto esecutivo dell'intervento di sviluppo, valorizzazione e utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il relativo piano finanziario sono predisposti a cura della societa' medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il termine previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene allo Stato.
6-quinquies. I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai sensi del comma 01, non adibiti ad uso governativo ma compresi in piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni, province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi sulla base di apposita convenzione che determina le condizioni e le modalita' del trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o dismissione dei beni, nonche' l'eventuale retrocessione dei beni stessi allo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine stabilito nella convenzione. Si applicano le modalita' di seguito indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza di servizi, istruita da un commissario straordinario, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, nominato ai sensi dell' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale insistono gli immobili oggetto del piano, nonche' rappresentanti delle altre amministrazioni statali interessate, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena operativita' di cui all' articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 . Per la conferenza di servizi si applica il disposto del comma 6-quater";
h) al comma 7, dopo le parole: "del presente articolo", sono inserite le seguenti: ", salvo quanto diversamente previsto,";
i) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. Il commissario straordinario, ove verifichi, in sede di conferenza di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o l'emergere di valutazioni contrastanti tra le stesse, puo' chiedere che sia attivata la procedura di cui alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , introdotta dall' articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 ";
l) dopo il comma 9, e' inserito il seguente:
"9-bis. Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad oggetto immobili appartenenti al demanio storico-artistico, si applicano le disposizioni dell'articolo 32, nonche' del regolamento dallo stesso articolo previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 ";
m) al comma 10, sono soppresse le parole: "e sull'attivita' delle societa' di cui al comma 3";
n) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
"10-bis. I beni immobili per i quali non sussiste possibilita' di utilizzazione nei modi previsti dai commi da 01 a 10 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto dei seguenti principi:
a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti interessati da parte del Ministro delle finanze;
b) utilizzazione dei beni ai fini di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale;
c) individuazione della tipologia dei beni per i quali e' necessaria l'autorizzazione;
d) revoca della concessione o risoluzione del contratto di locazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 10-bis sono abrogate le norme, anche di legge, incompatibili.
10-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all' articolo 3, commi da 99 a 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , come modificato e integrato dall' articolo 4, commi da 3 a 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , inclusi negli elenchi predisposti dal Ministero delle finanze e oggetto di specifici programmi di dismissione".
2. Resta comunque fermo quanto previsto dalla legge 5 gennaio 1994, n. 37 .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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