Articolo 3 bis del Decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381
Articolo 3Articolo 3 ter
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18 novembre 1995
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26 dicembre 2000
Art. 3-bis. 1. Al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali, alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari, di cui all' articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 , si provvede mediante il registro informatico dei protesti, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in modo da assicurare completezza, organicita' e tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale. ((La notizia di ciascun protesto levato e' conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione, effettuata ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, o dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero, in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla data della registrazione)) .
2. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'indu stria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le norme di attuazione del presente articolo e in particolare:
a) le procedure per la comunicazione alle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, anche mediante strumenti informatici e telematici, delle notizie sui protesti cambiari, da parte dei soggetti a levarli, nonche' le modalita' per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato;
b) le caratteristiche e le modalita' di tenuta del registro;
c) i contenuti delle registrazioni;
d) il termine massimo entro il quale le registrazioni vanno effettuate e messe a disposizione del pubblico mediante accesso al registro informatico.
(( 3. Il secondo comma dell'articolo 1 e l' articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 , sono abrogati )) 4. All' articolo 3, terzo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77 , le parole: "5 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "60 giorni".
Entrata in vigore il 26 dicembre 2000
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