Art. 3-quinquies. (( 1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287 , come modificato dall' articolo 12 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 , e' sostituito dal seguente:
"2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell'articolo 8 per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni" ))
"2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell'articolo 8 per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni" ))