Articolo 4 del Decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395
Articolo 3Articolo 5
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31 dicembre 2000
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27 febbraio 2002
Art. 4. Requisiti (( 1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono iscritte nell'albo di cui all' articolo 1 della legge n. 298 del 1974 ai fini dell'esercizio della relativa attivita'.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'albo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all' articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992 , ad eccezione dei trasferimenti di residenza.
3. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 3 devono possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per ottenere la licenza o il diverso titolo previsto per l'esercizio della relativa attivita'.
4. I requisiti di cui al comma 3 devono sussistere al momento della presentazione di ogni domanda per ottenere la licenza o il titolo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare nell'ambito della previsione dell'articolo 1, comma 3, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all' articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992 , ad eccezione dei trasferimenti di residenza. )) ((2)) 5. I requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono permanere per il periodo di iscrizione nell'albo di cui all' articolo 1 della legge n. 298/1974 o di possesso della licenza o del diverso titolo previsto per l'esercizio della attivita' di cui all'articolo 1, comma 3.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.
Entrata in vigore il 27 febbraio 2002
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