Art. 22. Disposizioni transitorie 1. Il termine di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85 , e' prorogato alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 e comunque non oltre il 1 luglio 2001.
1-bis. A decorrere dalla data del 1 luglio 2001 e fino alla data del ((31 dicembre 2007)) , le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e capacita' professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attivita'.
1-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198 , e 20 dicembre 1991, n. 448 . (2)
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione".
1-bis. A decorrere dalla data del 1 luglio 2001 e fino alla data del ((31 dicembre 2007)) , le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e capacita' professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attivita'.
1-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198 , e 20 dicembre 1991, n. 448 . (2)
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione".