Articolo 22 del Decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395
Articolo 21Articolo 23
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Art. 22. Disposizioni transitorie 1. Il termine di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85 , e' prorogato alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 e comunque non oltre il 1 luglio 2001.
1-bis. A decorrere dalla data del 1 luglio 2001 e fino alla data del ((31 dicembre 2007)) , le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e capacita' professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attivita'.
1-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198 , e 20 dicembre 1991, n. 448 . (2)
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2006
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