Articolo 5 del Decreto 21 febbraio 2013, n. 46
Articolo 4Articolo 6
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22 maggio 2013
Art. 5. Maggiorazioni e riduzioni 1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessita' o difficolta', ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista puo' essere applicata una maggiorazione nella misura massima del 100 per cento.
2. Nel caso in cui la prestazione possa essere eseguita in modo celere e non implichi la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista puo' essere applicata una riduzione nella misura minima del 50 per cento.
Entrata in vigore il 22 maggio 2013
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