Articolo 4 del Decreto 21 febbraio 2013, n. 46
Articolo 3Articolo 5
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22 maggio 2013
Art. 4. Parametri generali 1. Il compenso del professionista e' determinato con riferimento ai seguenti parametri:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficolta', complessita' della pratica;
c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) impegno profuso e pregio dell'opera prestata, anche in considerazione del tempo impiegato;
2. Il valore della prestazione e' determinato, in relazione alle singole attivita' svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente decreto.
3. Il compenso e' di norma liquidato, salve le ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della prestazione le percentuali variabili stabilite nella tabella A allegata, nonche' utilizzando, di norma, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.
4. In via generale, i valori medi e le percentuali degli scaglioni superiori vanno applicati sull'eccedenza rispetto allo scaglione precedente.
Entrata in vigore il 22 maggio 2013
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