Articolo 41 del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68
Articolo 40
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29 aprile 2003
Art. 41. 1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159 , restano abrogati.
2. Sono abrogati l' art. 77 ed il secondo comma dell' art. 106 della legge 22 aprile 1941, n. 633 .
3. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93 .
4. E' abrogato l' articolo 16 della legge 18 agosto 2000, n. 248 .
Nota all'art. 41:
- Si riporta il testo dell' art. 106 della legge n. 633/1941 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 106. - L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione dell'art. 188 di questa legge.
(Comma abrogato).
Il Ministro per la cultura popolare puo' far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.».
Entrata in vigore il 29 aprile 2003
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