( D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 43 )
((La validita' dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volonta' effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.
Sono nulli i voti contenuti in schede:
1) che non sono quelle di cui agli allegati A) e B) o non portano il bollo o la firma richiesti dall'art. 41;
2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
3) nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, a meno che il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste. In tale ipotesi, sono validi soltanto i voti per i candidati della lista alla quale si riferisce il contrassegno votato.
I segni di voto posti accanto a nomi di candidati compresi in una lista votata sul contrassegno si considerano come non apposti))