Articolo 32 - Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali
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Versione
21 aprile 1951
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Versione
28 marzo 1956
Art. 32.
( D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 57, comma 1° , 2° , 3° e 4° , e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 5 )

((La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:
a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Ricusa, altresi', i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;
c) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui all'ottavo comma, n. 2, dell'art. 30 o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali in qualsiasi Comune della Repubblica;
d) cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza;
e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 1956, N. 136))
Il delegato di ciascuna lista puo' prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.
La Commissione si torna a radunare l'indomani alle ore 9, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 1956, N. 136))
Entrata in vigore il 28 marzo 1956
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