Articolo 76 - Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali
Articolo 75Articolo 76 bis
Versione
21 aprile 1951
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Versione
1 gennaio 1966
Art. 76.
( D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 54, comma 10° )

Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgono ricorsi loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 27 dicembre 1965, n. 93 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1965, n. 326), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo limitatamente alle parole "Il consiglio comunale".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1966
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