Articolo 75 - Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali
Articolo 74Articolo 76
Versione
21 aprile 1951
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Versione
28 marzo 1956
Art. 75.
( D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 54, comma 6° , 7° , 8° e 9° )

((Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' ammesso ricorso al Consiglio comunale, da depositarsi presso la Segreteria del Comune entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
Per i ricorsi di cui al comma precedente si applicano le norme di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 74.
Contro la decisione del Consiglio comunale e' ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. Per detti ricorsi si applicano le norme di cui al sesto comma dell'articolo precedente.
Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa e'
ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Stato.
Per i ricorsi di cui al presente articolo e per quelli di cui all'articolo precedente si applica il disposto dell'art. 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058)) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 16-27 dicembre 1965, n. 93 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1965, n. 326) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (che ha sostituito gli artt. 74 e 75 del D.P.R.
5 aprile 1951, n. 203 ), "nelle parti che riguardano i consigli comunali, in riferimento all' art. 108, secondo comma, della Costituzione ".
Entrata in vigore il 28 marzo 1956
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