Articolo 26 - Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali
Articolo 25Articolo 26 bis
Versione
21 aprile 1951
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Versione
28 marzo 1956
Art. 26.
( D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, artt. 29 e 60, comma 3° e 4° ;
D.L.L. 15 marzo 1946, n. 83, art. 1 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 7 )

Il Sindaco provvede affinche', nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso dell'elezione, prima delle ore 6, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:
1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 37;
3) ((tre copie)) del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 35;
4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 21;
5) il pacco delle schede che al Sindaco sara' stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
6) le urne occorrenti per la votazione;
7) un congruo numero di matite copiative per il voto. ((2))
Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A. - per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti - e B e C - per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti - allegate al presente Testo Unico, vistate dal Ministro per l'interno. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.
I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'interno.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 marzo 1956, n. 136 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Nel primo comma dell'art 26 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , alle parole: "nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso delle elezioni, prima delle ore 6", sono sostituite le seguenti: "nel giorno precedente le elezioni,
prima dell'insediamento del seggio"."
Entrata in vigore il 28 marzo 1956
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