Articolo 10 - Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali
Articolo 9Articolo 11
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21 aprile 1951
Art. 10.
( D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 10 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 17, comma 2°, lett. b)

Le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli comunali e delle Giunte municipali sono regolati dalle norme del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, numero 148 , e dalle modifiche contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 , in quanto applicabili.
Per quanto non previsto dal presente Testo Unico, si applicano al Sindaco le disposizioni del citato Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148 .
Entrata in vigore il 21 aprile 1951
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