Articolo 14 - Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali
Articolo 13Articolo 15
Versione
21 aprile 1951
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Versione
28 marzo 1956
Art. 14.
( D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 12 )

Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune, purche' sappiano leggere e scrivere.
La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, puo' essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, ((con l'indicazione del luogo e della data di nascita)) domicilio e condizione, alla presenza del Sindaco e del segretario comunale, o di un notaio, o del Pretore, o del giudice conciliatore, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del Comune. Tale prova deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione dell'elezione.
Entrata in vigore il 28 marzo 1956
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