Articolo 9 - Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali
Articolo 8Articolo 10
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21 aprile 1951
Art. 9.
( D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 9 )

La qualita' di consigliere e di assessore si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilita' o delle incapacita' contemplate dalla legge.
Entrata in vigore il 21 aprile 1951
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