Articolo 67 - Testo Unico delle leggi per la composizione e elezione organi amministrazioni comunali
Articolo 58Articolo 60
Versione
21 aprile 1951
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Versione
28 marzo 1956
Art. 67.
( D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 53 )

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorche' non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli articoli 14, 15, 16 e 17 e dichiarare la ineleggibilita' di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a termini delle norme di cui alle Sezioni II e III del presente Capo.
Ove i Consigli omettano di pronunziare nella prima seduta, provvede la Giunta provinciale amministrativa ((in sede di tutela)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 1956, N. 136))
Entrata in vigore il 28 marzo 1956
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