( D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 53 )
Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorche' non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli articoli 14, 15, 16 e 17 e dichiarare la ineleggibilita' di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a termini delle norme di cui alle Sezioni II e III del presente Capo.
Ove i Consigli omettano di pronunziare nella prima seduta, provvede la Giunta provinciale amministrativa ((in sede di tutela)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 1956, N. 136))