Articolo 2 della Legge 5 novembre 1962, n. 1695
Articolo 1Articolo 3
Versione
11 gennaio 1963
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Versione
9 ottobre 2010
Art. 2.
I giudizi espressi nella scheda valutativa per gli ufficiali ed i sottufficiali e nello specchio valutativo per i militari di truppa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1963
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