Articolo 2 del Decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67
Articolo 1Articolo 3
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10 aprile 2001
Art. 2. (Disposizioni integrative e correttive riguardanti
il ruolo appuntati e finanzieri)

1. All'articolo 4 del decreto di inquadramento ("Funzioni del personale appartenente al Ruolo "appuntati e finanzieri"), il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, con i margini di iniziativa e di discrezionalita' inerenti alle qualifiche possedute, e puo' altresi' esercitare incarichi di comando di uno o piu' militari, nonche' attivita' di istruzione nei limiti delle capacita' professionali possedute."
2. L'articolo 6 del decreto di inquadramento ("Requisiti per l'ammissione al corso") e' modificato come segue:

a) al comma 1, lettera b), le prole "dell'effettivo incorporamento" sono sostituite dalle parole "indicata nel bando di concorso";
b) al comma 1, lettera c), le parole "stato civile di celibe o vedovo e comunque senza prole" sono sostituite dalle parole "stato civile di celibe o nubile, vedovo o vedova";
c) al comma 1, lettera e), sono infine aggiunte le parole "per gli aspiranti di sesso maschile, e metri 1,61 per le aspiranti di sesso femminile";
d) al comma 1, la lettera m) e' sostituita dalla seguente:
"m)aver ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva.";
e) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"2. Possono inoltre essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, nell'ambito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli o le sorelle, qualora unici superstiti, del personale delle Forze di' polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all' articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del personale del Corpo della Guardia di finanza deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative individuale con decreto del Ministro delle Finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.".
3. All'articolo 7 del decreto di inquadramento ("Bando di reclutamento"), dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:
"2. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa."
4. L'articolo 10 del decreto di inquadramento ("Avanzamento degli appartenenti al Ruolo "appuntati e finanzieri") e' sostituito dal seguente:
"1. L'avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" si effettua secondo le disposizioni contenute nella tabella "B" allegata al presente decreto.
2. Le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di anzianita' di servizio o di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, previo giudizio sull'idoneita' o non idoneita' all'avanzamento espresso dalla commissione di cui all' articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212 , e successive modificazioni.
3. Il giudizio sulla idoneita' o non idoneita' all'avanzamento e' formulato con riferimento al possesso dei seguenti requisiti:

a) avere bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito;
b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.

4. Nel caso in cui la commissione di cui al comma 2 esprima giudizio di non idoneita' all'avanzamento per il militare interessato, tale giudizio dovra' essere motivato con riferimento alle disposizioni richiamate al comma 3.
5. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun militare.
6. Nel computo dei requisiti temporali fissati dalla tabella "B" di cui al comma 1, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento ovvero e' stato espresso parere contrario ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianita' in conseguenza di interruzioni del servizio.
7. I militari giudicati idonei all'avanzamento sono promossi con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata.
8. La promozione del militare e' sospesa nel caso in cui, nei suoi confronti, sia stato espresso un parere non favorevole all'avanzamento da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 . Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di anzianita' o di permanenza nel grado previsto dalla tabella "B"."
5. All'articolo 11 del decreto di inquadramento ("Esclusione dalla valutazione"), il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" che, alla data in cui ha inizio la procedura di avanzamento, risulti:

a) sospeso dal servizio;
b) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
c) sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
d) in aspettativa per qualsivoglia motivo concessa per un periodo non inferiore a sessanta giorni,

viene escluso dalla valutazione. Della predetta esclusione e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione al militare interessato. Il provvedimento di esclusione e' adottato con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata."
6. L'articolo 12 del decreto di inquadramento ("Sospensione della valutazione") e' sostituito dal seguente:
Art. 12
(Cause di sospensione della valutazione e della promozione)

1. Qualora durante i lavori della commissione il personale indicato all'articolo 10 venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 1l, comma 1, la medesima commissione sospende la valutazione.
2. E' altresi' sospesa la promozione del militare che successivamente alla valutazione venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 1l, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Della predetta sospensione della valutazione ovvero della promozione e dei motivi che l'hanno determinata, e' data comunicazione al militare interessato.
4. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata.
5. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata.
6. Al venire meno delle cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, il militare, se ha mantenuto i requisiti di cui alla tabella "B" allegata al presente decreto, e' valutato o nuovamente valutato. Se giudicato idoneo, consegue la promozione con la decorrenza che gli sarebbe spettata se non si fosse manifestata la causa di sospensione".
7. L'articolo 13 del decreto di inquadramento ("Avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" in particolari situazioni") e' sostituito dal seguente:
"1. Il personale di cui all'articolo 10 che sia stato escluso o sospeso dalla valutazione perche' in aspettativa per infermita' e che sia stato dichiarato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato nel Corpo, ovvero sia deceduto, ha diritto al conseguimento della promozione con decorrenza dal giorno antecedente alla riforma ovvero al decesso.
2. I militari che, nell'anno in cui avrebbero maturato i requisiti prescritti per l'avanzamento, siano divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato ovvero deceduti sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle suddette intervenute cause impeditive.
3. La promozione di cui ai precedenti commi e' conferita, previo giudizio espresso dalla commissione di cui all' articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212 e successive modificazioni, con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata".
8. L'articolo 14 del decreto di inquadramento ("Promozione straordinaria per "benemerenze di servizio"") e' modificato come segue:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La proposta di promozione straordinaria per benemerenze di servizio e' formulata dal comandante regionale o equiparato dal quale il personale di cui al comma 1 gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle ulteriori Autorita' gerarchiche";
b) il comma 5 e' soppresso;
c) al comma 6, le parole "da almeno un anno" sono soppresse.
Note all'art. 2:

- Il testo dell' art. 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , e' il seguente:
"Art. 4. (Funzioni del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri"). 1. Agli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive con i margini di iniziativa e di discrezionalita' inerenti alle qualifiche possedute, nonche' attivita' di istruzione nei limiti delle capacita' professionali possedute".
- Il testo dell' art. 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , e' il seguente:
"Art. 6. (Requisiti per l'ammissione al corso). 1.
L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) eta', alla data dell'effettivo incorporamento, non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26. Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata;
c) stato civile di celibe o vedovo e comunque senza prole;
d) idoneita' fisico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza:
e) statura non inferiore a metri 1,65;
f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
g) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato per delitto non colposo ovvero sottoposto a misure di prevenzione;
h) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere:
i) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria:
l) non essere stato espulso dalle forze armate, dai Corpi militarmente o civilmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
m) aver ottenuto, all'atto dell'effettivo incorporamento, la revisione dell'eventuale, precedente giudizio di riforma emesso in sede di visita medica di leva".

- Il testo del comma 1, dell'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (per l'argomento si veda le note alle premesse), e' il seguente:
"Art. 82 (Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata). 1. Al personale di cui all' articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 , ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonche' ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , e' assicurata, a decorrere dal 1o gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e della legge 23 novembre 1998, n. 407 ".
- Il testo dell' art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , e' il seguente:
"Art. 7. (Bando di reclutamento). 1. Le procedure per l'arruolamento degli allievi finanzieri, il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e il contingente di mare, le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, la composizione delle Commissioni, le modalita' di accertamento dei requisiti, l'individuazione e la valutazione dei titoli, la durata, le modalita' di svolgimento, la sede ed il rinvio dai corsi, sono stabiliti con determinazione del comandante generale, della guardia di finanza".
- Il testo dell' art. 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , e' il seguente:
"Art. 10. (Avanzamento degli appartenenti al Ruolo "appuntati e finanzieri"). 1. Al personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri", fermo restando quanto disposto dall'art. 8 circa il conferimento del grado di finanziere, sono attribuiti, con le modalita' di cui al presente Capo, i seguenti gradi: a) ai finanzieri che abbiano maturato una anzianita' di servizio nella guardia di finanza almeno pari a 5 anni, e' conferito il grado di finanziere scelto: b) ai finanzieri scelti che abbiano compiuto una permanenza minima nel grado almeno pari a 5 anni, e' conferito il grado di appuntato: c) agli appuntati che abbiano compiuto una permanenza minima nel grado almeno pari a 5 anni, e' conferito il grado di appuntato scelto.
2. I gradi di cui al comma 1 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di anzianita' e di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del comandante generale della guardia di finanza o dell'autorita' da esso delegata, previo parere sull'idoneita' o meno all'avanzamento espresso:
a) dal comandante di corpo o equipollente, sentito il parere formulato da almeno una delle autorita' gerarchiche adesso immediatamente sottostanti da cui il militare dipende:
b) dalla commissione di cui all'art. 49 del presente decreto.
3. Il giudizio sulla idoneita' o non idoneita' all'avanzamento e' di competenza esclusiva del comandante generale o dell'autorita' da esso delegata e deve essere formulato con riferimento al possesso dei seguenti requisiti:
a) avere bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito;
b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.
4. Nel caso in cui il comandante di corpo ovvero la commissione di cui al comma 2 esprimano parere di non idoneita' all'avanzamento per il militare interessato dalla proceduta di valutazione, tale parere dovra' essere motivato con riferimento alle disposizioni richiamate al comma 3.
5. L'avanzamento di cui al comma 1 si effettua secondo quanto stabilito nella tabella B allegata al presente decreto.
6. Nel computo dei requisiti temporali fissati dalla tabella B di cui al comma 5 per gli avanzamenti ai rispettivi gradi di cui al comma 1, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari e aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianita' in conseguenza di interruzioni del servizio".
- La legge 10 maggio 1983, n. 212 , recante "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza", e' pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 23 marzo l983, si riporta il testo dell'art. 31:
"Art. 31. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, e' istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata e presso i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti".
- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , recante "Norme di attuazione, di coordinamento transitorie del codice di procedura penale ", e' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1989, si riporta il testo dell'art. 15:
"Art. 15. (Promozioni) 1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell'ufficio presso cui e' istituita la sezione.
2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l'ufficiale o l'agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non piu' di due anni".
- Il testo del comma 1, dell'art. 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , e' il seguente:
"Art. 11. (Esclusione dalla valutazione). 1. Il personale appartenente al ruolo "appuntati e Finanzieri" che sia sospeso dal servizio o imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato ovvero in aspettativa, non puo' essere sottoposto a valutazione per l'avanzamento, da parte dell'autorita' di cui alla lettera a), comma 2, dell'art. 10".
- Il testo dell'art. l2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , e' il seguente:
"Art. 12. (Sospensione della valutazione). 1. Nel caso in cui il personale indicato all'art. 10, nel corso della procedura di valutazione per l'avanzamento di cui al medesimo articolo, venga a trovarsi in una delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 11, la stessa procedura di valutazione verra' sospesa sino al venir meno della causa sospensiva.
2. Al verificarsi di tale ultima condizione, si applicheranno, nei confronti del personale interessato, le disposizioni di cui al comma 2 del predetto art. 11, previo rinnovo dell'espressione del parere da parte del comandante di corpo o equipollente e della commissione, prescindendo dagli eventuali rispettivi pareri espressi prima dell'insorgere della causa sospensiva della valutazione".
- Il testo dell' art. 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , e' il seguente:
"Art. 13. (Avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" in particolari situazioni).
Con decorrenza dal 1o settembre 1995 il personale di cui all'art. 10 che sia stato escluso dalla valutazione, ai sensi dell'art. 11, ovvero che abbia visto la sua valutazione sospesa, ai sensi dell'art. 12, perche' in aspettativa per infermita' derivante da causa di servizio, e che sia stato dichiarato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato nel corpo, ovvero sia deceduto in conseguenza della predetta infermita' derivante da causa di servizio, ha diritto al conseguimento della promozione con decorrenza dal giorno antecedente alla riforma ovvero al decesso".
- Il testo dell' art. 14 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , e' il seguente:
"Art. 14. (Promozione straordinaria per "benemerenze di servizio"). 1. La promozione straordinaria per benemerenze di servizio puo' aver luogo nei riguardi del personale appartenente al ruolo ("appuntati e finanzieri" che, effettivamente e personalmente abbia partecipato ad operazioni di polizia o di servizio di rilevante entita' dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilita' e spiccate qualita' professionali e militari, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore.
2. La proposta di promozione straordinaria per benemerenze di servizio e' formulata dal comandante di corpo dal quale il personale di cui al comma 1 gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle ulteriori autorita' gerarchiche.
3. Il predetto personale, riconosciuto meritevole, e' promosso con decorrenza dalla data di formulazione della proposta.
4. Il comandante generale decide sulla proposta previo parere favorevole espresso all'unanimita' dalla commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali. La determinazione del comandante generale che conferisce la promozione ne reca la motivazione.
5. Il personale di cui al comma 1 non puo' essere proposto per la promozione straordinaria per benemerenze di servizio al grado superiore qualora abbia gia' conseguito qualsivoglia promozione straordinaria nel corso della carriera.
6. Possono beneficiare della promozione straordinaria per benemerenze di servizio anche coloro che rivestono il grado apicale del ruolo "appuntati e finanzieri" da almeno un anno. In tal caso il personale interessato consegue la nomina a vice brigadiere, con conferimento della stessa, sulla base della proposta di cui al comma 2, con decreto ministeriale, che ne reca la motivazione, previo parere favorevole espresso, all'unanimita', dalla commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali e decisione favorevole da parte del Ministro delle finanze".
Entrata in vigore il 10 aprile 2001
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