Articolo 2 del Decreto 10 giugno 1999, n. 239
Articolo 1Articolo 3
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10 agosto 1999
Art. 2. Percentuali di ripartizione 1. Le percentuali di ripartizione di cui all'articolo 1, sono cosi' determinate:
a) in relazione alla lettera a), la quota e' determinata nel 60 per cento del fondo;
b) in relazione alla lettera b), la quota e' determinata nel 20 per cento del fondo, ripartita in due quote, rispettivamente del 10 per cento con riferimento alla rilevazione della produzione, e del 10 per cento da attribuire in considerazione della qualita' artistica dei programmi e dei progetti;
c) in relazione alla lettera c), la quota e' determinata nel 20 per cento del fondo.
Entrata in vigore il 10 agosto 1999
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