Art. 2. Percentuali di ripartizione 1. Le percentuali di ripartizione di cui all'articolo 1, sono cosi' determinate:
a) in relazione alla lettera a), la quota e' determinata nel 60 per cento del fondo;
b) in relazione alla lettera b), la quota e' determinata nel 20 per cento del fondo, ripartita in due quote, rispettivamente del 10 per cento con riferimento alla rilevazione della produzione, e del 10 per cento da attribuire in considerazione della qualita' artistica dei programmi e dei progetti;
c) in relazione alla lettera c), la quota e' determinata nel 20 per cento del fondo.
a) in relazione alla lettera a), la quota e' determinata nel 60 per cento del fondo;
b) in relazione alla lettera b), la quota e' determinata nel 20 per cento del fondo, ripartita in due quote, rispettivamente del 10 per cento con riferimento alla rilevazione della produzione, e del 10 per cento da attribuire in considerazione della qualita' artistica dei programmi e dei progetti;
c) in relazione alla lettera c), la quota e' determinata nel 20 per cento del fondo.