Art. 1. Criteri generali 1. La quota del Fondo unico dello spettacolo destinata alle fondazioni liricosinfoniche, di seguito definita "il fondo", ai sensi dell'articolo 24 del decreto legisiativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito indicato come "decreto", e' attribuita sulla base dei seguenti criteri:
a) determinazione della quota del fondo da erogare in considerazione della misura dei contributi ricevuti in passato;
b) determinazione della quota del fondo da erogare in considerazione delle caratteristiche dei progetti e dei programmi di attivita', con proiezione triennale, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione e del giudizio di qualita' della medesima;
c) determinazione della quota del fondo da erogare in considerazione dei costi degli organici funzionali, con esclusivo riferimento a quelli derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , recante: "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1996, n. 161.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250.
- Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possonoessere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessitadi apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- La legge 14 agosto 1967, n. 800 , recante: "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1967, n. 233.
- La legge 30 aprile 1985, n. 163 , recante: "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1985, n. 104.
- Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 , recante "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 1995, n. 77.
- Per il titolo del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (v. nota al titolo).
- Il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 1998, n. 105.
- Il testo dell' art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 (Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, n. 19, 29 gennaio 1998, n. 20 e 23 aprile 1998, n. 134 ), e' il seguente:
"Art. 9 (Commissione consultiva per la musica). - 1. La commissione consultiva per la musica, di cui all' art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 , ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di musica, nei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 . In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:
a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito dei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 ;
b) in ordine alla parte del contributo assegnato alle Fondazioni liricosinfoniche, in conseguenza della valutazione qualitativa del programma di attivita';
c) in ordine alla concessione di ausili finanziari in favore delle composizioni operistiche e concertistiche, in favore di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, nonche' di orchestre giovanili e di istituzioni di alta formazione musicale, sulla base di criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
- Il testo dell' art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il seguente:
"Art. 12. - La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1, deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
- Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , e' il seguente:
"Art. 24 (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione dellaquota del Fondo unico dello spettacolo destinato alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sono determinati dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Statoregioni. I criteri hanno efficacia per tre anni, a decorrere dal 1 gennaio 1998.
2. I criteri vengono determinati sulla base dei seguenti principi:
a) ininfluenza della trasformazione in fondazione, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dalla successiva lettera e);
b) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;
c) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attivita' di ciascuno degli enti o delle fondazioni con proiezione triennale;
d) valutazione degli organici artistici, tecnici ed amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi comederivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali sono previamente definiti tenendo conto della peculiaritadei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e laboratori di costruzione scenotecnica e costituiscono elemento del piano economico finanziario triennale di cui all'art. 6, lettera c);
e) considerazione della entita' della partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione.
3. Gli elementi indicati alla lettera c), del comma 2, dovrannoessere valutati secondo criteri oggettivi, collegati a meccanismi distandardizzazione di costi e di determinazione di indicatori di rilevazione.
4. Gli elementi indicati alla lettera e), del comma 2, sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico dello spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 25 del presente decreto.
5. La somma corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota predetta, e' determinata in percentuale sulla quota del Fondo unico dello spettacolo, in misura non modificabile per almeno tre anni".
- Il testo dell' art. 4, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell' art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), e' il seguente:
"2. Qualora, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le fondazioni non presentano partecipazione di privati, ovvero la medesima e' inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione dell'attivita' della fondazione, il contributo erogato dallo Stato non puo' subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano".
- Il testo dell'art. 6, comma 1, lettera g), del citato decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 , e' il seguente:
" g) nel comma 1, dell'art. 24, le parole: ''agli enti lirici'' sono sostituite dalle seguenti: ''alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);'' ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente: ''I criteri hanno efficacia per tre anni, a decorrere dal 1 gennaio l998.''".
- Il testo dell'art. 8, comma 5, del citato decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 , e' il seguente:
"5. Al fine del calcolo delle percentuali di cui all' art. 25, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , la percentuale delle tessere nominative e dei biglietti gratuiti, non corrispondenti a casi espressamente previsti dalla legge, non puo' superare complessivamente il cinque per cento dei posti disponibili, ragguagliata a ciascuna categoria di essi. Il rispetto della predetta percentuale e' condizione per l'erogazione dei contributi di cui all' art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 , reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , vedi note alle premesse.
a) determinazione della quota del fondo da erogare in considerazione della misura dei contributi ricevuti in passato;
b) determinazione della quota del fondo da erogare in considerazione delle caratteristiche dei progetti e dei programmi di attivita', con proiezione triennale, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione e del giudizio di qualita' della medesima;
c) determinazione della quota del fondo da erogare in considerazione dei costi degli organici funzionali, con esclusivo riferimento a quelli derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , recante: "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1996, n. 161.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250.
- Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possonoessere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessitadi apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- La legge 14 agosto 1967, n. 800 , recante: "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1967, n. 233.
- La legge 30 aprile 1985, n. 163 , recante: "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1985, n. 104.
- Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 , recante "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 1995, n. 77.
- Per il titolo del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (v. nota al titolo).
- Il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 1998, n. 105.
- Il testo dell' art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 (Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, n. 19, 29 gennaio 1998, n. 20 e 23 aprile 1998, n. 134 ), e' il seguente:
"Art. 9 (Commissione consultiva per la musica). - 1. La commissione consultiva per la musica, di cui all' art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 , ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di musica, nei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 . In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:
a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito dei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 ;
b) in ordine alla parte del contributo assegnato alle Fondazioni liricosinfoniche, in conseguenza della valutazione qualitativa del programma di attivita';
c) in ordine alla concessione di ausili finanziari in favore delle composizioni operistiche e concertistiche, in favore di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, nonche' di orchestre giovanili e di istituzioni di alta formazione musicale, sulla base di criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
- Il testo dell' art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il seguente:
"Art. 12. - La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1, deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
- Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , e' il seguente:
"Art. 24 (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione dellaquota del Fondo unico dello spettacolo destinato alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sono determinati dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Statoregioni. I criteri hanno efficacia per tre anni, a decorrere dal 1 gennaio 1998.
2. I criteri vengono determinati sulla base dei seguenti principi:
a) ininfluenza della trasformazione in fondazione, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dalla successiva lettera e);
b) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;
c) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attivita' di ciascuno degli enti o delle fondazioni con proiezione triennale;
d) valutazione degli organici artistici, tecnici ed amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi comederivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali sono previamente definiti tenendo conto della peculiaritadei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e laboratori di costruzione scenotecnica e costituiscono elemento del piano economico finanziario triennale di cui all'art. 6, lettera c);
e) considerazione della entita' della partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione.
3. Gli elementi indicati alla lettera c), del comma 2, dovrannoessere valutati secondo criteri oggettivi, collegati a meccanismi distandardizzazione di costi e di determinazione di indicatori di rilevazione.
4. Gli elementi indicati alla lettera e), del comma 2, sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico dello spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 25 del presente decreto.
5. La somma corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota predetta, e' determinata in percentuale sulla quota del Fondo unico dello spettacolo, in misura non modificabile per almeno tre anni".
- Il testo dell' art. 4, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell' art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), e' il seguente:
"2. Qualora, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le fondazioni non presentano partecipazione di privati, ovvero la medesima e' inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione dell'attivita' della fondazione, il contributo erogato dallo Stato non puo' subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano".
- Il testo dell'art. 6, comma 1, lettera g), del citato decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 , e' il seguente:
" g) nel comma 1, dell'art. 24, le parole: ''agli enti lirici'' sono sostituite dalle seguenti: ''alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);'' ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente: ''I criteri hanno efficacia per tre anni, a decorrere dal 1 gennaio l998.''".
- Il testo dell'art. 8, comma 5, del citato decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 , e' il seguente:
"5. Al fine del calcolo delle percentuali di cui all' art. 25, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , la percentuale delle tessere nominative e dei biglietti gratuiti, non corrispondenti a casi espressamente previsti dalla legge, non puo' superare complessivamente il cinque per cento dei posti disponibili, ragguagliata a ciascuna categoria di essi. Il rispetto della predetta percentuale e' condizione per l'erogazione dei contributi di cui all' art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 , reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , vedi note alle premesse.