Art. 6. Autorizzazione allo scarico con finalita' di riutilizzo 1. Nell'ambito della autorizzazione allo scarico con finalita' di riutilizzo e, nel caso di impianti di recupero delle acque reflue urbane, dell'approvazione dei progetti ai sensi dell' articolo 47 del decreto legislativo n. 152 del 1999 , sono dettate le prescrizioni atte a garantire che l'impianto autorizzato osservi i valori limite e le norme del presente regolamento e della normativa regionale di attuazione.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26 , ha disposto (con l'art. 13, comma 1-ter) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell' articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 ".
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26 , ha disposto (con l'art. 13, comma 1-ter) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell' articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 ".