Articolo 7 del Decreto 12 giugno 2003, n. 185
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7 agosto 2003
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1 marzo 2026
Art. 7. Controllo e monitoraggio degli impianti di recupero 1. L'impianto di recupero delle acque reflue e' soggetto al controllo da parte dell'autorita' competente, ai sensi dell' articolo 49 del decreto legislativo n. 152 del 1999 , per la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 6. Il controllo, su disposizione dell'autorita' competente e sulla base del programma di controllo di cui all' articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 1999 , puo' essere effettuato dal titolare dell'impianto di recupero.
2. Il titolare dell'impianto di recupero deve, in ogni caso, assicurare un sufficiente numero di autocontrolli all'uscita dell'impianto di recupero, comunque non inferiore a quello previsto dalla normativa regionale in rapporto alle specifiche utilizzazioni.
I risultati delle analisi devono essere messi a disposizione delle autorita' di controllo.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26 , ha disposto (con l'art. 13, comma 1-ter) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell' articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 ".
Entrata in vigore il 1 marzo 2026
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