Articolo 4 del Decreto 12 giugno 2003, n. 185
Articolo 3Articolo 5
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7 agosto 2003
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1 marzo 2026
Art. 4. Requisiti di qualita' delle acque reflue ai fini del riutilizzo 1. Fermo restando quanto previsto al punto 3 dell'allegato al presente regolamento, le acque reflue recuperate destinate al riutilizzo irriguo o civile devono possedere, all'uscita dell'impianto di recupero, requisiti di qualita' chimico-fisici e microbiologici almeno pari a quelli riportati nella tabella del medesimo allegato. In caso di riutilizzo per destinazione d'uso industriale, le parti interessate concordano limiti specifici in relazione alle esigenze dei cicli produttivi nei quali avviene il riutilizzo, nel rispetto comunque dei valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 .
2. In applicazione e per le finalita' di cui all' articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , come modificato dall' articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 1999 , il riutilizzo delle acque reflue e' liberamente consentito, previo trattamento di recupero diretto ad assicurare il rispetto dei requisiti di qualita' di cui al comma 1.
3. L'autorita' sanitaria puo' disporre, ai sensi della vigente legislazione, divieti e limitazioni, sia temporali, sia territoriali alle attivita' di recupero o di riutilizzo.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26 , ha disposto (con l'art. 13, comma 1-ter) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell' articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 ".
Entrata in vigore il 1 marzo 2026
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