Articolo 1 del Decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923
Articolo 2
Versione
22 dicembre 1982
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Versione
16 febbraio 1983
Art. 1.
Fino al 31 dicembre 1983 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 percento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.
Per l'anno 1983 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.
Sono prorogati per il 1983 gli importi da corrispondere per tassa erariale di circolazione determinati per il 1982 ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52 .
E' confermata per l'anno 1983 l'addizionale straordinaria dell'8 per cento secondo le modalita' stabilite negli articoli 6 , 7 e 8 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52 , fatto salvo quanto stabilito dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873 .
L'intero gettito derivante dalle disposizioni recate dai precedenti due commi e' di esclusiva spettanza dell'erario.
E' confermata per l'anno 1983 la misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dall' articolo 10 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52 .
((All'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' soppressa la parola:
" diretta "))
Entrata in vigore il 16 febbraio 1983
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