Articolo 4 del Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
Articolo 5Articolo 4 bis
Versione
31 dicembre 2005
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Versione
28 febbraio 2006
Art. 4. Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti
in programmi di recupero 1. L'articolo 94-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , introdotto dall' articolo 8 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 , e' ((abrogato)) .
2. ((La disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in corso, al momento del deposito della sentenza definitiva, un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata nei casi in cui l'interruzione del programma puo' pregiudicarne la disintossicazione.)) In tale caso il pubblico ministero stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero fino alla decisione del tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione dell'esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto.
Entrata in vigore il 28 febbraio 2006
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