Art. 10. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la sua conversione in legge.
Versione
23 marzo 1988
23 marzo 1988
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/1999, n. 6338Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente - Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere - Dott. Federico ROSELLI - Consigliere - Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere - Dott. Gabriella COLETTI - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, GIACOMO GIORDANO, VINCENZA GORGA, giusta delega in atti; - ricorrente - contro AR EL; - intimata - e sul 2^ ricorso n^ …Leggi di più...
- esclusione·
- irripetibilità di somme indebitamente versate·
- conseguenze·
- decreto ministeriale di concessione dei benefici della cassa integrazione·
- autonomia di ciascun periodo·
- omissione e conseguente sanzione della decadenza del lavoratore dall'integrazione salariale·
- operatività anche in difetto di tale comunicazione·
- concessione e proroga del trattamento di integrazione salariale·
- disciplina ex art. 52, comma secondo, legge n. 88/1989·
- prestazione di attività lavorativa in costanza di integrazione salariale·
- comunicazione ai singoli lavoratori interessati da parte dell'inps·
- rilevanza nel solo ambito di ciascun periodo·
- necessità·
- ambito di applicazione·
- onere di comunicazione preventiva all'inps