Articolo 10 del Decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86
Articolo 8
Versione
23 marzo 1988
Art. 10. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la sua conversione in legge.
Entrata in vigore il 23 marzo 1988
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