Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074
Articolo 7Articolo 9
Versione
3 ottobre 1965
Art. 8.
Per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla Regione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, essa si avvale, fino a quando non sara' diversamente disposto, degli uffici periferici dell'Amministrazione statale. L'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale continuano ad essere regolati dalle norme statali.
Le piante organiche degli uffici finanziari, di cui la Regione si avvale, sono stabilite dallo Stato, d'intesa con la Regione.
Alla esazione delle entrate di spettanza della Regione, costituite da imposte dirette riscuotibili mediante ruoli, si provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla riscossione delle, entrate di natura diversa da quella suindicata la Regione puo' provvedere direttamente o mediante concessioni.
Entrata in vigore il 3 ottobre 1965
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente