Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074
Articolo 3Articolo 5
Versione
3 ottobre 1965
Art. 4.
Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione.
Entrata in vigore il 3 ottobre 1965
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