Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074
Articolo 4Articolo 6
Versione
3 ottobre 1965
Art. 5.
Il regime doganale della Regione e' di esclusiva competenza dello Stato.
Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonche' il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione, purche' impiegati nell'ambito del territorio regionale.
Il gettito dei proventi doganali, di cui alla annessa tabella D), e' di spettanza della Regione.
Il Presidente della Regione e previamente consultato dal Governo della Repubblica, per quanto interessa la Regione, in ordine alla determinazione dei limiti massimi delle tariffe doganali.
Salvo in ogni caso il disposto dell'art. 21, ultimo comma, dello Statuto, e' consentito derogare all'obbligo di tale consultazione solo nei casi in cui il Governo dello Stato debba provvedere mediante decreto-legge.
Entrata in vigore il 3 ottobre 1965
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