Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074
Articolo 2Articolo 4
Versione
3 ottobre 1965
Art. 3.
Le entrate spettanti alla Regione comprendono anche quelle accessorie costituite dagli interessi di mora e dalle soprattasse, nonche' quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali.
Entrata in vigore il 3 ottobre 1965
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