Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074
Articolo 2
Versione
3 ottobre 1965
Art. 1.
La Regione siciliana provvede al suo fabbisogno finanziario:
a) mediante le entrate derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attivita' ammistrativa di sua competenza;
b) mediante le entrate tributarie ad essa spettanti.
Entrata in vigore il 3 ottobre 1965
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