Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074
Articolo 8Articolo 10
Versione
3 ottobre 1965
Art. 9.
La Regione rimborsera' allo Stato le spese relative ai servizi ed al personale di cui si avvale a norma dell'articolo precedente, in proporzione all'ammontare delle entrate tributarie di sua spettanza.
Entrata in vigore il 3 ottobre 1965
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