Art. 11.
Il presente decreto entra in vigore dalla data di inizio dell'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione.
Da tale data cessa di avere effetto l' art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 .
Resta fermo il disposto dell' art. 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 , relativo alle operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione siciliana.
Il presente decreto entra in vigore dalla data di inizio dell'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione.
Da tale data cessa di avere effetto l' art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 .
Resta fermo il disposto dell' art. 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 , relativo alle operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione siciliana.