Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074
Articolo 10
Versione
3 ottobre 1965
Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di inizio dell'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione.
Da tale data cessa di avere effetto l' art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 .
Resta fermo il disposto dell' art. 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 , relativo alle operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione siciliana.

Entrata in vigore il 3 ottobre 1965
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